Servizio trasparenza contributi pubblici

Le imprese che hanno ricevuto dei contributi pubblici, per la normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici, hanno l’obbligo di darne pubblicità.

Ricordiamo che la Legge 124/2017 poi modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019),  richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 – riferita in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), ma le cui indicazioni possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate – afferma che, in mancanza del sito internet, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza risulta possibile anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria al quale il soggetto aderisce.

Rricordiamo che sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Fino  al  30  giugno p.v. si può procedere alla  pubblicazione  delle sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’ anno 2020, altrimenti scattando dal 1° luglio le sanzioni previste. Invece c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per pubblicare i dati relativi a sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2021,  il termine per l’applicazione delle sanzioni è prorogato al 1° gennaio 2023 è altrimenti  scattando  dal  1° gennaio 2023 l’applicabilità delle sanzioni

Il nostro Ente resta a disposizione e per ogni eventuale approfondimento e per indirizzare i clienti che fossero sprovvisti di sito, a soluzioni tecniche per l’adempimento.

È gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

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