In attesa dell’approvazione in Parlamento, la condizione è una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 21 gennaio ha approvato ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

In attesa della versione definitiva e del testo ufficiale che verrà approvato dal Parlamento; di seguito un riepilogo delle misure previste a favore delle imprese.

In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile:

◆ Istituito al Mise un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022; finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate da specifici codici ATECO.

Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare:

un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni; e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Stando al testo in bozza, si tratterebbero dei seguenti codici ATECO:

47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati);

47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione);

47.43 (commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati);

47.5 (commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati);

47.6 (commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati),

47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);

47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati);

47.75 (commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);

47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati),

47.77 (commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria);

47.78 (commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati);

47.79 (commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato);

47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie);

47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria);

47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).

Per ottenere tale contributo le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento dello stesso Ministero, anche ai fini del rispetto delle risorse disponibili.

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) dall’emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati 40 milioni, mentre è stato aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo.

◆ Tra le disposizioni del DL “Sostegni-ter”, vi è anche una modifica riguardante il bonus investimenti in beni strumentali. All’art. 1 comma 44 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234, che ha introdotto il nuovo comma 1057-bis relativo all’agevolazione per i beni materiali “4.0” dal 2023 al 2025, stando alla bozza del DL sarebbe inserito, infine, il seguente periodo: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro annui”.

◆ Di seguito una sintesi dei crediti d’imposta previsti nella bozza di Decreto Sostegni–ter, in base al testo approvato dal CdM del 21.1.2022:

Il Credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni. L’estensione si applica limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Proroga del credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 DL 34/2020 per i canoni corrisposti in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle seguenti imprese: appartenenti al settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, etc..); o che abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento (gennaio-febbraio-marzo 2022) rispetto al medesimo mese del 2019 di almeno il 50%. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Credito d’imposta per imprese energivore. La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

◆ Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività:

1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;

540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019. Prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione.

 

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