• RISTORAZIONE, CONSEGNA A DOMICILIO: una serie di considerazioni di tipo logico e pratico ci portano a desumere, pur non avendo ancora ricevuto risposta al quesito posto al Governo, che quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 22 marzo 2020, laddove afferma che “resta fermo, per le attività commerciali , quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”, debba riferirsi non alle sole attività commerciali in senso strettamente tecnico, come formalmente è riportato nella norma, ma a tutte le attività trattate dal complesso del provvedimento, dunque anche alle attività della ristorazione , che rimangono sospese, ma alle quali, come ancora affermano le FAQ sul sito del Governo, “ resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto ”. Da evidenziare che chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  • LAVANDERIE: quanto detto per le attività della ristorazione vale anche per le lavanderie, la cui attività non deve considerarsi sospesa, in quanto ricomprese nell’allegato 2 al DPCM dell’11 marzo, non fosse altro che per la considerazione che nello stesso allegato vi sono i “Servizi di pompe funebri e attività connesse”, che certamente non sono stati sospesi.
  • AUTOLAVAGGI : tale attività è consentita, essendo collocata all’interno del codice Ateco 45.2 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli), sottocodice 45.20.9 (Autolavaggio e altre attività di manutenzione).
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