È obbligatorio per le imprese e associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10 mila euro. La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi. Solo per l’anno 2021, in considerazione del periodo di pandemia, il termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. La sanzione per la mancata pubblicazione è di 2.000 euro e, in caso di ulteriore inadempienza, è prevista la restituzione integrale delle sovvenzioni percepite.

Sono interessate tutte le imprese (sia ditte individuali, che società di persone e di capitali) e le associazioni che nel corso del 2020 hanno percepito contributi pubblici per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro. Si sommano i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, dalla Camera di commercio e/o di altri enti.

La linea adottata da Confesercenti (in tal senso nota interpretativa dell’Ufficio Tributario , pubblicata sul  sito  di  Confesercenti  Nazionale,  nell ’area  SERV IZI ,  alla  voce    “ Obblighi pubblicitari   in   materia   di   erogazioni   pubbliche” )  è  che  contributi,  crediti  d’imposta, agevolazioni, garanzie derivanti dalla normativa Covid- 19  non debbano essere sottoposti agli ordinari  obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge 124/2017

La normativa prevede che:

  • per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario, la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nella nota integrativa;
  • per tutti gli altri soggetti (ditte individuali, società di persone, associazioni, ecc.) la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nel proprio sito internet o, qualora non si disponga di sito internet, nel sito della propria associazione di categoria di appartenenza. Attenzione: la possibilità di utilizzare il sito della propria associazione (come ad esempio il sito CONFESERCENTI NAZIONALE ) è consentita solo nel caso che l’impresa non disponga di un proprio sito internet.

Le informazioni obbligatorie devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare, vanno indicati:

-denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

-denominazione del soggetto erogante;

-somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;

-data di incasso;

-causale.

Gli associati privi di sito internet possono beneficiare del servizio messo a disposizione dalla Confesercenti Nazionale:

  • gratuito, per gli associati in regola con il pagamento della quota associativa che compilano  autonomamente l’apposito modulo (l’AS.E.C. CONFESERCENTI  non si assume responsabilità circa la correttezza delle informazioni, che saranno pubblicate così come trasmesse dall’esercente);
  • dietro semplice rimborso spese, per gli esercenti che richiedono la compilazione del modello quindi il calcolo completo degli importi, per la loro successiva pubblicazione.

Le informazioni saranno pubblicate sulla pagina che l’Associazione ha appositamente predisposto.

L’AS.E.C. CONFESERCENTI CAMPOBASSO resta a disposizione per qualsiasi informazione  e delucidazione

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